Il DPR n.633/1972 sull'Iva prende in considerazione specificatamente il caso in cui, successivamente all’emissione o alla registrazione della fattura, l’importo della base imponibile oppure quello dell’imposta venga ad aumentare o a diminuire rispetto a quanto fatturato. Tali disposizioni sono contenute all’interno dell’art.26 DPR n.633/1972, in cui sono disciplinate distintamente (e diversamente) le ipotesi della rettifica in aumento e in diminuzione.
Ai sensi dell’art.26 DPR n.633/1972, la nota di variazione deve essere emessa quando, dopo l’emissione della fattura o la sua registrazione, si verificano delle circostanze tali da determinare una variazione, in aumento o in diminuzione, di quanto fatturato o registrato. Ad esempio nei casi in cui viene riscontrato un errore nell’aliquota Iva applicata, o nella base imponibile oppure nell’imposta; viene concesso uno sconto o un abbuono; o quando si verifica un fatto che rende nulla l’operazione, ad esempio la rescissione o l’annullamento del contratto.
La nota di variazione, di addebito o di accredito, ha gli stessi requisiti della fattura e deve essere dotata di propria numerazione progressiva per anno solare. La nota di variazione deve essere emessa, con riferimento all’originaria fattura, per la differenza dell’importo risultante errato o concesso a titolo di sconto, ecc.
Essendo la fattura già stata accettata e liquidata, ed in considerazione del fatto che il campo è considerato non obbligatorio (come giustamente scritto da Gianlazzaro) ritengo che non sia necessario modificare il totale fattura.