La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle pubbliche amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, ai sensi dell’art.2 co.4, DMEF n.55 del 3 aprile 2013.
La decorrenza dei 15 giorni dall’inoltro della ricevuta di consegna (o della notifica di mancata consegna) senza nessuna comunicazione da parte della PA, comporta a cura del SdI una comunicazione ad entrambe le parti (soggetto trasmittente e PA) di notifica di decorrenza dei termini.
La funzione di tale notifica è di comunicare alle parti che il processo d’invio della fattura elettronica si è concluso.
Il D.Lgs n.192/2012, recependo la direttiva comunitaria 2011/7/UE ha fissato il termine di pagamento nelle transazioni con la PA in 30 giorni, derogabile in alcuni casi al massimo a 60 giorni, pena la sanzione degli interessi legali di mora oltre il tasso BCE con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza prevista.
Ma il termine di accettazione (o decorrenza dei termini) di 15 giorni equivale ad un riconoscimento di debito ?
Il DMEF 55/2013 dispone che “La completezza dei dati relativi agli ordini e contratti contenuti nelle fatture consente una verifica immediata della coerenza delle informazioni e della regolarità del documento contabile e mette quindi in condizione gli uffici competenti di procedere con solerzia all’accettazione o al disconoscimento della fattura (così come indicato dall’art. 1988 codice civile)”. Rammento che l’art. 1188 codice civile recita: “La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.”
Il legislatore ha cercato, con le predette normative, di velocizzare il pagamento delle transazioni commerciali con la PA, anche se tuttora si osserva il verificarsi di ritardi nei pagamenti. Ma, grazie all’azione di monitoraggio e controllo che la Ragioneria dello Stato sta attuando sui flussi della fatturazione elettronica verso la PA, congiuntamente all’adozione del “registro unico della fatture”, ci si avvia ad una progressiva regolarizzazione delle tempistiche di pagamento.
Nella sostanza, per rispondere al quesito, se la PA non paga nei termini si espone ad azioni giudiziali ed in ogni caso dovrà riconoscere anche gli interessi. Giova rammentare che, con l’emissione della fattura elettronica, non è più necessario procedere ad una formale comunicazione di messa in mora ad debitore (cioè la PA).