Si, il bollo deve essere apposto in modo virtuale dal soggetto emittente, perchè la normativa prevede per alcuni documenti fiscali il loro assoggettamento all’imposta di bollo, e tra questi sono ricomprese le fatture non soggette ad IVA. Quando il costo della marca da bollo è a carico del cliente (ad es. perché contrattualmente previsto), l’importo deve essere indicato in fattura tra le operazioni escluse dalla base imponibile dell’IVA (art.15 DPR 633/1972), mentre se il costo grava sul fornitore, l’importo della marca da bollo non deve essere specificato in fattura.
Sono soggette alla marca da bollo (ai sensi del DPR 633/1972), le fatture d’importo superiore ad € 77,47 riguardanti operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo (art.2, 3, 4 e 5) o territoriale (art. da 7 a 7-septies); escluse dalla base imponibile dell’IVA (art.15); esenti da IVA (art.10); non imponibili perché effettuate in operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali (esportazioni indirette art.8 lett.c)); effettuate dai soggetti passivi che usufruiscono del nuovo regime dei minimi e del regime forfettario.
Per i documenti informatici (quindi anche le FE) l’unica modalità di assolvimento dell’imposta di bollo è quella virtuale, e tale adempimento è regolato dal D.M. 17 giugno 2014 che all'art.6 ha introdotto una nuova disciplina per l’assolvimento dell’imposta di bollo prevedendo il versamento relativo alle fatture emesse durante l’anno, mediante il modello F24 entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Le fatture elettroniche soggette all’imposta di bollo devono riportare l’annotazione “imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17 giugno 2014”.
La marca da bollo sulla fattura è a carico del debitore, sebbene per il pagamento dell’imposta e per eventuali sanzioni amministrative sono obbligatamente solidali entrambi le parti, cioè, sia chi emette la fattura e sia chi la riceve senza la corretta applicazione della marca da bollo. Se nella fattura manca la marca da bollo, chi la riceve è esente da responsabilità solo se la presenta entro 15 giorni all’Agenzia delle entrate e provvede a pagare la sola imposta. In questo caso la sanzione colpisce solo chi doveva applicare l’imposta. L’omissione della marca da bollo prevede una sanzione amministrativa, per ogni singola fattura considerata irregolare, di importo pari al doppio o al quintuplo dell’imposta o della maggiore imposta evasa.