La domanda meriterebbe un approfondimento per le tipologie di medicina convenzionata (MMG/PDF, Specialisti ambulatoriali, Medicina dei Servizi, Continuità Assistenziale)
A un interpello del 2 ottobre l’Agenzia delle Entrate già chiariva che il legislatore italiano nell'adeguarsi alla normativa comunitaria (direttiva 2010/45/UE del 13 luglio 2010 di modifica della direttiva 2006/112/CE) non ha inteso creare “con la disciplina in materia di fattura elettronica una categoria sostanziale nuova o diversa dalla precedente fattura ordinaria”.
Valgono quindi le deroghe previste da specifiche disposizioni normative di settore, tra cui quelle previste dall'art.2 del D.M. del 31/10/1974, in base al quale i compensi per i medici in convenzione sono quelli risultanti dal foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato mensilmente dall’ASL, che fa le veci della fattura di cui all’art.21 del D.P.R. n.633/72.
Ciò detto il medico dovrebbe numerare e conservare il cedolino proprio come una fattura, senza necessariamente trasmetterla in formato elettronico fatturapa al SDI, direttamente o tramite intermediario. Di fatto il legislatore non modifica con la fatturazione elettronica la prassi corrente; sarebbe comunque auspicabile utilizzare l'opportunità della fatturazione elettronica per un comportamento uniforme nei rapporti tra medici convenzionati e ASL.
E' chiaro che laddove il medico emetta fattura nei confronti dell'ASL la stessa, dal 31/3/15, non potrà che essere elettronica.