Premetto che la fattura elettronica è un documento informatico dall'origine e pertanto non deve essere digitalizzato.
L'obbligo di conservazione non nasce dal fatto che il documento è informatico: la norma richiede che un documento debba essere conservato indipendentemente dal fatto che sia analogico o informatico.
Il Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) richiede che:
- le pubbliche amministrazioni formino gli originali dei propri documenti con mezzi informatici (art. 40 c. 1)
- gestiscano i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (art. 41 c.1)
- raccolgano in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento da chiunque formati (art. 41 c.2)
Semplificando - in realtà l'argomento non è banale e le previsioni sopra riportate non sono molto rispettate - direi che il Comune dovrebbe produrre solo originali informatici e digitalizzare i documenti cartacei che riceve.