Il rifiuto della fattura da parte della PA dovrebbe corrispondere ad una sorta di disconoscimento per insussistenza del credito, cioè dovrebbe significare che la fattura non è diretta al destinatario corretto oppure che non è giustificata da un contratto o un ordine.
Invece non parrebbe corretto, come invece accade, rifiutare la fattura nel caso di errori - o presunti tali - in campi non richiesti dal DPR 633 del 1972, come ad esempio: CIG, Contratto, Ordine,ImportoTotaleDocumento, oppure nel caso che sia stato fatturato un numero di prodotti maggiore di quello effettivamente fornito.........
Pertanto normalmente non appare logico registrare in contabilità una fattura rifiutata.
Appare in ogni caso opportuno chiarire al fornitore nelle note alla notifica di esito negativo, proprio perché la scelta non è obbligata, se la nota di credito è richiesta oppure no.