Come sappiamo la PA può rifiutare una FE nel momento in cui effettua il controllo di merito e legittimità mettendola in relazione anche con il contratto, mandato, appalto, fornitura… al fine di verificare la rispondenza dei dati esposti in FE, dato che la FE è la conseguenza fiscale dell'esistenza di un rapporto giuridico tra PA e cedente/prestatore.
Inoltre la normativa è stata integrata dall’art.25 del DL 66/2014 che ha incrementato le informazioni obbligatorie che devono essere inserite nelle FE verso la PA prevedendo anche il Codice Identificativo Gara (CIG) e/o il Codice Unico di Progetto (CUP). Questi sono dei codici utilizzati nell’ambito degli appalti pubblici e di utilizzo delle risorse europee, che hanno la finalità di aiutare le PA a gestire, monitorare e tracciare i flussi dei pagamenti. La mancanza dei codici CIG e/o CUP (laddove previsti), non permette alle PA di procedere al pagamento.
Se non si è in possesso del codice CIG/CUP ritengo sia sufficiente inserire un riferimento all'ordine/commessa, considerato il fatto che questo dato permetterebbe alla PA destinaria di effettuare i dovuti controlli e la corretta riconciliazione.